19 dicembre 2019

Il pignoramento presso terzi di Agenzia Entrate Riscossione: due casi

Mi sono capitati di recente sulla scrivania un paio di casi di pignoramenti presso terzi fatti dall'Agenzie delle Entrate Riscossione, visto che vedo che l'Agenzia delle Entrate Riscossione è molto attiva con questa modalità di recuperare i propri crediti vi racconto i due casi e poi facciamo qualche considerazione generale.

Innanzitutto cosa vuol dire pignoramento presso terzi, vuol dire che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, riscontrato che un contribuente non ha pagato le imposte, si rivolge a debitori di questo contribuente che possono essere o clienti del contribuente o anche banche presso le quali il contribuente ha dei depositi, per bloccare il pagamento delle fatture ad esempio oppure per bloccare le consistenze del conto corrente e quindi rivalersi dei mancati pagamenti del contribuente presso terzi.

Ti racconto i due casi che mi sono capitati.

Primo caso: il contribuente riceve la notifica di un pignoramento effettuato presso terzi ma la cosa strana è che il terzo pignorato non era un suo cliente attuale ma era un soggetto nei confronti del quale egli aveva effettuato una banale prestazione occasionale anni prima.

Molto strano questo fatto, anche perché l'informazione che il contribuente aveva svolto una prestazione occasionale non poteva che venir fuori dal 770 presentato. 770 che però certifica l'avvenuto pagamento di quella prestazione occasionale, quindi in relazione a quella prestazione evidentemente non c'era più niente da pagare. Quindi se l'Agenzia delle Entrate Riscossione utilizza queste informazioni lo fa per fare terra bruciata intorno ai contribuenti cattivi pagatori. Vanno a informare tutti i soggetti che potenzialmente, in futuro, potrebbero rinnovare collaborazioni, anche occasionali, per dire loro "guardate che questo è un cattivo pagatore e se continui a collaborare con lui i compensi li dai a noi".

Secondo caso: un agente di commercio, anch'esso indebitato con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, riceve dalla sua casa mandante l'informazione di pignoramento dei suoi crediti. In questo caso il rapporto è continuativo, in questo caso c'era una fattura per provvigioni emessa dall'agente di commercio nei confronti della mandante ancora non pagata e quindi è successo che la mandante si è trovata nell'impossibilità di pagare questa fattura per provvigioni all'agente e corrispondere invece somme all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Per attenzione: è ben noto per quel che riguarda gli stipendi ad esempio che soltanto una quota dello stipendio è pignorabile, un decimo o un quinto, a seconda delle situazioni ma esistono sentenze secondo le quali il compenso percepito dall' agente di commercio dev'essere equiparato a quello di un dipendente, almeno da questo punto di vista. Non si può pignorare l'intera pigione che l'agente di commercio ha maturato nei confronti della sua mandante, altrimenti come fa a campare? Si può pignorare soltanto un quinto o un decimo, a seconda dei casi. In questo caso invece, la mandante aveva pagato l'intero importo della fattura dovuta all'agente, allora l'interessato è venuto da me chiedendomi se potevamo impugnare un pignoramento fatto in questi termini.

Credo, da quello che vedo, dalla sensazione che ho per i casi che mi capitano quotidianamente, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione stia attivando più di quanto non facesse in passato questa procedura per incassare crediti e credo che questa attitudine aumenterà ulteriormente ora che c'è la fatturazione elettronica, perché i dati delle fatture emesse sono a disposizione del fisco quotidianamente e quindi le informazioni circolano più rapidamente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione avrà la possibilità, molto più celermente di prima, di venire a conoscenza di crediti maturati da suoi debitori.

Il caso che vi ho raccontato prima mi ha colpito molto perché fare un pignoramento nei confronti di un credito che si sa già non più esistente ha davvero solo l'obiettivo di bloccare le possibili attività di un contribuente e in più anche di sottoporlo a pubblico ludibrio perché, per carità, è possibile che una prestazione occasionale venga ripetuta nel tempo ma non è certo.

Quanto al secondo caso, invece, il cliente ha ragione.

E' assolutamente corretto che il pignoramento sulla provvigione dell'agente di commercio sia soltanto parziale e dal momento che la Cassazione ha negli ultimi anni stabilito che il Giudice Tributario e non il Giudice dell'esecuzioni competente per risolvere questioni di pignoramento relativi a debiti tributari, allora questo può essere parte del mio lavoro: impugnare un pignoramento effettuato oltre quanto la legge consentiva all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Tema questo caldo e di grande interessa sia, evidentemente, per i debitori che devono muoversi con grande attenzione sapendo che più facilmente del passato in futuro il Fisco potrà pignorare i propri crediti, sia anche dal possibile terzo pignorato, che può essere chiunque di noi, che può vedersi recapitare una lettere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e a quel punto deve fare molta attenzione a non pagare fatture a collaboratori nei quali sia già avvenuto un pignoramento.

Con questo per ora è tutto sull'argomento, alla prossima.

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