17 agosto 2020

Accertamento a società cessata: istruzioni per l'uso

Sto gestendo in questi anni, perché i contenziosi tributari durano anni, un contenzioso contro l'Agenzia delle Entrate su un tema che mi è molto caro, sul quale sono già intervenuto a convegni e sul quale ho anche scritto degli articoli. Il tema è quello della responsabilità dei soci e dei liquidatori di società cessate. Cosa succede ai debiti di una SRL quando questa viene cancellata dal registro delle imprese? Il liquidatore ed il suo socio sono responsabili in qualche modo dei debiti della società? Su questo tema io ho vinto di recente un contenzioso contro l'Agenzia delle Entrate con grandissima soddisfazione. L'Agenzia delle Entrate ha fatto appello e a settembre, tra l'altro, avremo l'udienza di discussione dell’appello. Davvero non vedo l'ora di essere lì per giocarmela anche in secondo grado. Ti racconto questo contenzioso così poi da fare il punto della situazione sull’argomento.

A società cessata interviene l'Agenzia delle Entrate con una verifica fiscale sulla società. Esiste una norma nel nostro diritto tributario per cui una società, ancorché cessata, si considera comunque esistente ai fini fiscali nei 5 anni successivi alla cancellazione. Questo vuol dire che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate deve essere intestato e notificato alla società, anche se è cessata, poi il codice di procedura civile stabilisce che la notifica può anche avvenire presso la residenza del legale rappresentante, quindi in questo caso del liquidatore. Nel mio caso l'Agenzia delle Entrate ha confezionato l'atto, lo ha notificato presso il liquidatore però ha commesso un errore, che io ho rilevato in primo grado, ovvero ha intestato l'atto al liquidatore. Atto intestato al liquidatore e notificato al liquidatore, su una verifica effettuata su una società cessata. 

Qual è stata la mia linea di difesa? L’atto è giuridicamente inesistente perché intestato ad una persona che non ha legittimazione a riceverlo, nel senso che il liquidatore diventa, se del caso responsabile, soltanto passati 5 anni dalla cancellazione e se ricorrono determinati requisiti, ovvero se lui stesso è stato responsabile del mancato pagamento di quel debito. In un caso del genere da un lato il liquidatore non poteva certamente essere responsabile del mancato pagamento, perché quando la società si è cancellata quel debito non esisteva, e in più a società cancellata, ma nel quinquennio successivo, egli non poteva essere intestatario di un bel niente. L'atto doveva essere intestato alla società. Per di più l'Agenzia delle Entrate ha anche notificato il medesimo atto anche al socio della società, intestandolo anche al socio. Anche questo atto è giuridicamente inesistente per motivi analoghi. 

Ho impugnato l'atto, la commissione tributaria di Torino mi ha accolto il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese. Appello pende in regionale stiamo a vedere cosa succede in secondo grado. L'imput che voglio darti è il seguente. Se a società cessata succede qualcosa, arriva l'Agenzia delle Entrate e accerta la società, mai difendersi soltanto nel merito, ma fare una valutazione molto attenta dell'effettiva responsabilità del liquidatore o eventualmente del socio. Il mio contenzioso è stato vinto in questo modo. 

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