2 ottobre 2020

Cambia l'accertamento con adesione: strategie in parte da ridefinire

Dal 1° luglio 2020 ci sono delle novità che riguardano la procedura dell’accertamento con adesione. 

Mentre l’accertamento con adesione era, tradizionalmente, una procedura facoltativa che il contribuente poteva attivare una volta ricevuto l’avviso di accertamento, oggi invece, per alcuni atti, l’accertamento con adesione diventa una procedura che l’ufficio deve attivare obbligatoriamente prima di emettere l’avviso di accertamento. La prospettiva è quindi diversa: prima era una possibilità data al contribuente per difendersi che egli poteva decidere o meno di sfruttare, mentre oggi diventa una prassi che l’ufficio deve attivare obbligatoriamente. 

Farò ora una panoramica, un primo commento, su questo nuovo istituto; in seguito vedremo come andrà nella pratica. Si tratta di una novità anche per me, che dovrò affrontare a breve perché ho già una pratica di questo tipo sulla scrivania e un appuntamento per un accertamento con adesione “anticipato” con l’Agenzia delle Entrate. 

È da segnalare, innanzitutto, che questa nuova procedura non vale per tutti gli atti. A rigor di norma non dovrebbe valere per tutti quegli accertamenti che si concludono con un processo verbale di constatazione, quindi dovrebbero essere inclusi solamente gli accertamenti a tavolino, cioè non quelli che si sono realizzati con una visita diretta dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, ma quelli che si realizzano con una richiesta documentale inviata dall’Agenzia delle Entrate. 

La norma escluderebbe anche gli accertamenti parziali, che sono gli accertamenti che non dovrebbero riguardare l’intera annualità fiscale di un contribuente ma essere riferiti soltanto ad una sua parte. In realtà è prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate utilizzare gli accertamenti parziali più di quanto la norma in realtà darebbe loro la possibilità, ci si chiede quindi se in questi casi l’adesione anticipata verrà comunque utilizzata o meno. Il punto è che comunque, d’ora in poi, potrebbe capitare di ricevere un invito a comparire che precede l’avviso di accertamento. Quell’invito non è altro che l’attivazione dell’accertamento con adesione anticipato.

Il primo commento che vorrei fare su questo nuovo istituto è il seguente: mentre il vecchio accertamento con adesione era facoltativo ed avveniva comunque dopo l’emissione dell’avviso di accertamento (ovvero in un momento in cui la pretesa era già stata formalizzata con le relative motivazioni), la sua nuova versione, quella anticipata, viene invece avviata quando l’accertamento non è ancora stato emesso e deve quindi essere ancora formato e motivato. Potenzialmente le informazioni che l’Agenzia delle Entrate riceve durante la procedura possono essere di grande ausilio per migliorare l’avviso di accertamento, per migliorarne alcuni aspetti, riguardo alla motivazione. Il contribuente sottoposto ad accertamento con adesione anticipato deve quindi fare attenzione nel dosare la strategia difensiva per evitare di aiutare l’Agenzia delle Entrate a migliorare il suo avviso di accertamento. Questo è lo stesso discorso che è sempre stato fatto anche per quanto riguarda le memorie che nei 60 giorni dalla consegna del PVC possono essere fatte in risposta, appunto, ai rilievi emersi durante la verifica. Qui si tratta, in pratica, della stessa identica cosa, perciò fate attenzione a non aiutare l’Agenzia delle Entrate a confezionare un avviso di accertamento migliore.

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