FATTURA ELETTRONICA: le novità del 23/10/2018
Il Decreto Legge 119 del 23 ottobre 2018, cioè ieri perché oggi che registro è il 24 ottobre, inserisce nel nostro ordinamento alcuni aggiornamenti in tema di fatturazione elettronica molto interessanti che in questo video analizzo. La cosa più interessante di queste novità è il messaggio generale che, a mio avviso, lanciano.
Questo messaggio è: cari signori preparatevi, perché non ci sarà nessun rinvio. Il Fisco pare volersi avvicinare a questo appuntamento pronto. Allora, guardiamo insieme quelle che, da un primo sguardo a questo nuovissimo decreto, mi sembrano i temi più rilevanti.
Primo punto molto rilevante: viene scritto nero su bianco che per i primi sei mesi del 2019, quei contribuenti che si adeguano al nuovo sistema di fatturazione entro il termine per la liquidazione IVA di periodo, non sono sanzionati se anche non hanno emesso nei termini le corrette fatture elettroniche. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tu sei un contribuente che ha, ad esempio, l'IVA trimestrale e quindi paghi l'IVA del primo trimestre il 16 maggio, ebbene se non hai emesso nel periodo fatture elettroniche, puoi emetterle entro il 16 maggio del '19. Questo è fondamentale perché ci si dice che ho qualche mese in più per adeguarmi, anche se la partenza della fatturazione elettronica resta il primo gennaio. Questo è molto interessante e, anche, mi sembra un modo molto saggio di affrontare la questione: non si dice, come si è sempre fatto, "non siamo pronti, rimandiamo di sei mesi e tra sei mesi di nuovo non saremo pronti"; si dice "partiamo, partiamo il primo gennaio ma se ti serve un po' di tempo per adeguarti, io questo tempo te lo do e non ti sanziono".
Secondo punto: ci si era lamentati e l'avevo fatto anche io in un video che, a rigore di norma, con la fatturazione elettronica la fattura andava emessa e inviata esattamente nel giorno in cui il bene veniva ceduto o in caso di prestazione di servizi, il corrispettivo veniva incassato. Ebbene, questa norma di ieri interviene su questo punto stabilendo un termine di dieci giorni possibili di ritardo, ovvero io posso oggi, se mi accorgo oggi di aver ricevuto un pagamento, emettere una fattura datata dieci giorni fa. Questo è meglio di niente, però attenzione, ricordiamoci di questo termine di dieci giorni per emettere le fatture. Se sei un professionista e sei bello, steso al mare, sotto l'ombrellone, ad agosto, almeno ogni dieci giorni ricordati di controllare il conto corrente perché potresti dover inviare una bella fattura elettronica.
Ultimo punto: si temeva che dal momento che le fatture emesse a fine mese saranno ricevute elettronicamente nel mese successivo non si potesse, per questa ragione, detrarre l'IVA. Anche su questo punto è dedotta una certa flessibilità, sarà possibile detrarre l'IVA delle fatture ricevute entro il 15 del mese e relative a prestazioni del mese precedente. Quindi su questo ci possiamo tranquillizzare.
Ebbene, lo ripeto, il messaggio di tutto ciò è uno solo: amico mio, preparati alla fatturazione elettronica. Fallo presto!