6 novembre 2020

Mai aderire ad un invito a comparire: se proprio devi pagare fai un ravvedimento operoso

In un video precedente si è parlato di un accertamento che stavo seguendo per conto di un cliente, con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava la detrazione di IVA rispetto a fatture ricevute da un fornitore evasore totale privo di qualunque struttura aziendale. L’operazione era soggettivamente inesistente. Avevo scritto una memoria in cui contestavo da un lato la prova dell’Agenzia delle Entrate rispetto al fatto che il mio cliente fosse consapevole dell’evasione che era in corso da parte del suo fornitore, e dall’altro sollevavo dei dubbi sulla tempistica di questo avviso di accertamento rispetto alla decadenza del potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata negativa su tutta la linea: hanno ribadito le loro ragioni. Io invece ritenevo quella memoria assolutamente fondata. È un tema molto delicato perché, in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti, la cassazione ha detto chiaramente che il cliente è in pratica responsabile del pagamento dell’IVA per conto del suo fornitore, se era consapevole che c’era una frode o se si sarebbe dovuto accorgere che lì dietro c’era una frode usando la dovuta diligenza legata al suo ruolo professionale, ecc. Qui siamo di fronte ad un’area grigia nella quale il tutto non è molto ben definito. Che cosa significa essere consapevole o no che un tuo fornitore sta compiendo una frode? Quali sono le azioni che devi attuare per tutelarti da questo punto di vista? Di fronte all’incertezza che avrebbe portato un contenzioso (che io avrei fatto volentieri, ma ovviamente ho informato il cliente che lì dietro ci potevano essere dei rischi), il mio cliente alla fine ha deciso di togliersi il pensiero (la cifra non era improponibile) e quindi di pagare. 

In questo video racconterò come è andata a finire, perché c’è qualche spunto interessante sulle generalità degli accertamenti che sono in corso all’Agenzia delle Entrate. Si trattava, in questo caso, del cosiddetto accertamento con adesione anticipato. L’Agenzia delle Entrate, prima di emettere l’avviso di accertamento, manda un invito con il quale si chiede al contribuente di aderire alle risultanze della loro verifica (un’adesione che in passato si poteva fare solo dopo l’accertamento, oggi si può fare anche prima). Una volta che i clienti hanno deciso di pagare ho realizzato che aderire era molto meno conveniente che fare un ravvedimento operoso sulle stesse cifre, e il ravvedimento operoso, in questo contesto, è assolutamente possibile ed il motivo è che non è stato ancora emesso l’avviso di accertamento definitivo. Il ravvedimento operoso non si può più fare se l’avviso di accertamento definitivo è stato emesso, ma qui siamo in una situazione ancora precedente all’emissione. Il ravvedimento operoso è quindi possibile. Che differenze ci sono tra fare il ravvedimento operoso o fare l’adesione? Ve ne sono alcune. Una differenza è che gli interessi che si pagano sono gli interessi legali e sono vicini allo zero, mentre invece gli interessi che vengono calcolati negli accertamenti sono pari a 3,5%. Considerando che si trattava di imposte di cinque anni fa, è una gran differenza.  Quegli interessi al 3,5%, tra l’altro, non trovano ragione visto che gli interessi legali sono vicini allo zero, dunque non si capisce perché gli interessi in accertamento debbano essere più alti di quelli legali. Nel fare il ravvedimento piuttosto che l’adesione vi è un grosso risparmio sugli interessi, e ciò permette un grosso risparmio di sanzioni, perché in adesione le sanzioni sono ridotte a 1/3, in ravvedimento sono ridotte a 1/6. La base imponibile è diversa, perché nel caso specifico dell’adesione avremmo potuto godere di un cumulo giuridico in quanto tutte le sanzioni erano IVA, mentre in questo caso il cumulo è materiale. Non entro in questi dettagli tecnici per non annoiare, questi sono dettagli che approfondiamo nella mia Academy FISCOLAB PRO dedicata ai commercialisti, quindi non temere: non vado oltre su questo. Resta il fatto che sia nel lato interessi, sia nel lato sanzioni, c’è stato un risparmio rispetto a una possibilità di adesione con l’Agenzia delle Entrate, quindi il messaggio che mando è: quando si riceve un invito a comparire come quello che ha ricevuto il mio cliente, se si decide di non ricorrere, si decide che per buona pace è meglio non affrontare un contenzioso che potrebbe essere rischioso. Allora difficilmente è conveniente fare l’adesione a quell’invito; sarà molto più conveniente fare un ravvedimento operoso: si risparmiano interessi, si risparmiano sanzioni.

Sintesi del video by
FiscoLab AI - L'intelligenza artificiale al servizio dei commercialisti
Iscriviti al mio canale su YouTube
Faro Fiscale

Sei un imprenditore?
Iscriviti al mio training gratuito!

Vai a Faro Fiscale
FiscoLab PRO

Sei un commercialista?
Iscriviti alla mia Academy!

Vai a FiscoLab PRO

Hai ancora dubbi? Non trovi le risposte che cercavi?

Prenota un appuntamento per una consulenza ad hoc, in sede presso i miei uffici oppure in remoto.
Ti offrirò un parere specializzato per risolvere i tuoi problemi!

Prenota una consulenza