Un atto di accertamento non firmato è valido? Ti racconto un caso particolare
Avevo fatto tempo fa un video nel quale lamentavo una prassi che è di nuovo in voga quest'anno da parte dell'agenzia delle entrate: quando confeziona un avviso di accertamento da mandare ai contribuenti, formano l'avviso di accertamento digitalmente (con firma digitale) per poi stampare però fisicamente il modello, indicare nel modello stampato che l'originale è firmato digitalmente ed imbustarlo e spedirlo con raccomandata.
Quando mi è capitata una situazione del genere quest'anno ho impugnato l'atto tra i vari motivi anche perché carente di firma dal momento che un atto inviato per posta va firmato di pugno mentre un atto inviato per pec va bene ovviamente firmato digitalmente. Avevo anche citato una sentenza della CTR Liguria che mi dava ragione su questo punto; purtroppo nel frattempo è uscita una Cassazione che invece la pensa in senso opposto. Il tema è vivo e presente.
Mi è però capitato un caso veramente incredibile: ormai per abitudine quando vedo un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, vado a verificare sul loro portale gli estremi del protocollo, e della firma: sull'atto ci sono dei codici che consentono di farlo; con questi si va sul portale dell'Agenzia e si fanno le verifiche del caso.
Sul portale dell'Agenzia delle Entrate inserendo i dati richiesti e cliccando si accede al fascicolo di questo accertamento; cliccando su verifica firma si può accedere alla firma dell'atto. In un caso ho scoperto una cosa davvero inattesa: il portale mi ha detto che non è possibile verificare la firma perché l'atto non risulta firmato digitalmente. Quando io ho visto questo mi sono sorpreso molto: generalmente qui trovavo gli estremi della firma digitale. Ora questo atto imbustato e spedito al contribuente senza firma analogica scopro essere pure privo di firma digitale! A questo punto veramente non mi possono contestare che questa firma esiste… manca sia quella analogica che quella digitale!
Vi dico la verità: purtroppo con mio sommo dispiacere il cliente che ha avuto questa occasione ha deciso di non fare ricorso. E' veramente un peccato perché me la sarei davvero giocata volentieri in un caso di questo tipo per sostenere che questo atto in quanto privo di firma era completamente invalido. Però la cosa che ho imparato è che continuerò sempre d'ora in poi quando arriva un avviso di accertamento a verificarne anche le formalità più strette perché non è affatto detto che la controparte faccia tutte le cose per bene.